Art. 9.
(Divieti e sanzioni).

      1. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3, sono vietati.
      2. Alle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della presente legge si applica l'articolo 50 del codice, e successive modificazioni.
      3. Chiunque esegue interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3, senza provvedere a quanto stabilito dal medesimo comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
      4. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 500 euro a 25.000 euro.
      5. Chiunque non ottempera alle disposizioni previste dall'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 600 euro.

 

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